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  • Roma - Martedì 22 Settembre 2026

Caso Cospito, depositate le motivazioni dell'Appello su Delmastro: "Informazioni segrete a Donzelli per finalità politiche"

I giudici della Terza Corte d'Appello di Roma confermano la condanna a 8 mesi per rivelazione del segreto d'ufficio. Respinta la tesi difensiva sulla buona fede: "Anche i decisori politici sono tenuti al rispetto della segretezza degli atti".

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L'ex sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro "consapevole della pubblicità dei lavori assembleari, non esitò a riportare al deputato Donzelli le informazioni segrete che con tanta insistenza aveva ottenuto dal capo del Dap in vista della discussione che questi era in procinto di fare in Parlamento evidentemente ritenendo prevalente la finalità politica dell'uso di quelle informazioni".

È quanto si legge nelle motivazioni della sentenza con cui la Terza Corte d'Appello di Roma ha confermato la condanna a 8 mesi di reclusione nei confronti dell'esponente di Fratelli d'Italia per l'accusa di rivelazione del segreto d'ufficio, nell'ambito della vicenda legata alla gestione dell'anarchico Alfredo Cospito.

Nel documento di 26 pagine depositato dai magistrati capitolini si smonta l'impostazione difensiva basata sulla presunta buona fede e sull'assenza di dolo. I giudici evidenziano che "la circostanza che le informazioni furono fornite a Donzelli in Transatlantico e quindi in funzione del suo intervento in Aula di per sé non dimostra la buona fede dell'imputato", giungendo a conclusioni opposte rispetto alla richiesta della Procura Generale, che in secondo grado aveva sollecitato l'assoluzione con la formula "perché il fatto non costituisce reato".

La sentenza respinge categoricamente anche la distinzione proposta dalla difesa tra ruoli amministrativi e politici: "Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, secondo cui 'Delmastro non è un impiegato pubblico, bensì un decisore politico', il ministro e il sottosegretario delegato erano parte del procedimento amministrativo e per questo obbligati al rispetto del segreto di ufficio imposto sugli atti prodromici alla valutazione del Ministro ex art. 41-bis, non divulgabili a soggetti estranei al procedimento e neppure all'interessato".

Di conseguenza, avendo agito in forza della specifica delega conferitagli per gli affari del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria (Dap), l'esponente di FdI ha "rivelato informazioni riguardanti atti e fatti funzionalmente collegati all'attività istituzionale del suo ufficio che dovevano rimanere segreti e di cui era destinatario e depositario, divulgandoli a chi non aveva diritto di riceverle".

I giudici definiscono inoltre "inverosimile" la ricostruzione secondo cui Delmastro avrebbe citato a memoria il contenuto dei rilievi investigativi del Nucleo Investigativo Centrale (Nic) della Polizia Penitenziaria durante un incontro casuale. L'analisi del testo evidenzia al contrario una perfetta "coincidenza testuale" tra le frasi pronunciate alla Camera da Giovanni Donzelli e le annotazioni riservate sui colloqui registrati tra Cospito e altri detenuti sottoposti al regime di carcere duro.

La Corte d'Appello precisa infine che Donzelli era "del tutto estraneo all'Amministrazione" competente sul 41-bis e che, contrariamente a quanto asserito dalla difesa, il deputato "non aveva titolo per ricevere tali atti neppure nell'esercizio delle funzioni di sindacato ispettivo".

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