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- Roma - Giovedì 28 Maggio 2026
Diritto all'oblio e reputazione, via libera della Camera: le testate giornalistiche dovranno dare spazio adeguato alle assoluzioni
Approvato con 127 voti favorevoli, il testo garantisce il diritto di esigere la diffusione di sentenze di assoluzione o archiviazione, assicurando visibilità adeguata rispetto alla notizia originale. In caso di inadempienza, gli interessati possono segnalare il fatto al Garante per la protezione dei dati, che potrà sanzionare i mezzi di informazione.
Il quadro normativo che disciplina i rapporti tra la cronaca giudiziaria e la tutela della reputazione dei cittadini compie un passo avanti significativo all'interno delle aule parlamentari.
L'Assemblea della Camera dei Deputati ha espresso il proprio parere favorevole, nel corso della prima lettura del testo, approvando la proposta di legge riguardante l'obbligo di pubblicazione sui canali di informazione dei provvedimenti giudiziari favorevoli ai soggetti precedentemente coinvolti in inchieste penali.
L'esito della votazione a Montecitorio ha fatto registrare 127 voti favorevoli e 82 astensioni da parte dei membri dell'emiciclo. Il cuore del dispositivo normativo introduce una facoltà specifica per le persone che, dopo essere state iscritte nel registro degli indagati o sottoposte a processo, abbiano ottenuto una sentenza di assoluzione, un decreto di archiviazione o un provvedimento di proscioglimento.
In base a quanto stabilito dall'articolato, i soggetti interessati avranno il diritto di esigere la diffusione della decisione del giudice alla medesima testata giornalistica o multimediale che in passato aveva divulgato la notizia dell'azione penale a loro carico.
La pubblicazione del verdetto favorevole dovrà inoltre essere garantita con un rilievo editoriale e una visibilità adeguati rispetto all'enfasi originaria data all'avvio delle indagini.
La proposta di legge fissa inoltre un preciso percorso di garanzia amministrativa per assicurare l'effettivo adempimento dell'obbligo da parte delle redazioni. Qualora l'editore o il direttore responsabile del mezzo di comunicazione non diano seguito alla richiesta formale presentata dal cittadino scagionato, la persona coinvolta avrà la possibilità di inoltrare una segnalazione formale agli uffici del Garante per la protezione dei dati personali.
L'Autorità per la privacy, una volta esaminato il ricorso e riscontrato il mancato adeguamento da parte del mezzo d'informazione, disporrà del potere sanzionatorio per ordinare l'immediata messa in evidenza e la pubblicazione della notizia dell'assoluzione.
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