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- Roma - Lunedì 10 Agosto 2026
Mini riforma del bollo auto al via dal 2028: cambiano le scadenze e le regole per noleggio e fermo
Il provvedimento approvato dal Governo introduce la sincronizzazione della tassa al mese di immatricolazione. Nuove disposizioni anche per il noleggio a lungo termine e le auto usate.
Il Governo ha approvato una mini riforma del bollo auto i cui effetti entreranno in vigore a partire dal primo gennaio 2028, in attesa della pubblicazione ufficiale in Gazzetta.
L'intervento normativo non altera le tariffe, i parametri di importo o le esenzioni nazionali, ma punta a una semplificazione procedurale eliminando le storiche scadenze fisse di aprile, agosto e dicembre per i veicoli oltre i 35 kW.
Per i mezzi di nuova immatricolazione la tassa iniziale durerà dodici mesi legandosi al mese d'acquisto, con saldo consentito entro l'ultimo giorno del mese successivo e rinnovo annuale fissato all'ultimo giorno del mese di immatricolazione; per i veicoli già targati resterà invariata la periodicità consolidata. Le Regioni conserveranno la facoltà di stabilire scadenze quadrimestrali per specifiche categorie e gestiranno i trasferimenti diretti dei versamenti eseguiti per errore verso enti territoriali errati.
Le novità toccano anche il settore del noleggio a lungo termine, per il quale la competenza regionale del tributo non dipenderà più dalla sede legale della società proprietaria ma dal luogo in cui viene svolta l'attività ordinaria prevalente. Dal primo gennaio 2027 sarà inoltre obbligatorio registrare al Pubblico Registro Automobilistico i contratti di noleggio senza conducente.
Per quanto riguarda il mercato delle auto usate, l'interruzione dell'obbligo fiscale sarà condizionata alla trascrizione al PRA del passaggio di proprietà entro sessanta giorni dalla vendita, con l'acquirente tenuto a versare il conguaglio per riallineare la scadenza al mese di prima immatricolazione. Infine, la riforma stabilisce che i veicoli sottoposti a fermo amministrativo non beneficeranno di alcuna esenzione, mantenendo l'obbligo di pagamento della tassa anche per l'intero periodo di inattività forzata del mezzo.
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