Presunzione d’innocenza, Marta Cartabia mette tutti d’accordo. Stop ai processi show.

Via libera in commissione Giustizia, sia alla Camera che al Senato, al parere sul decreto legislativo sulla presunzione di innocenza. Alla Camera tutti favorevoli, anche FdI, fatta eccezione per l’Alternativa c’è. Al Senato voto unanime. L'ok arriva grazie ad un accordo nella maggioranza e grazie soprattutto al lavoro svolto dalla ministra della Giustizia Marta Cartabia.

di Pino Nano
Martedì 09 Novembre 2021
Roma - 09 nov 2021 (Prima Notizia 24)

Via libera in commissione Giustizia, sia alla Camera che al Senato, al parere sul decreto legislativo sulla presunzione di innocenza. Alla Camera tutti favorevoli, anche FdI, fatta eccezione per l’Alternativa c’è. Al Senato voto unanime. L'ok arriva grazie ad un accordo nella maggioranza e grazie soprattutto al lavoro svolto dalla ministra della Giustizia Marta Cartabia.

Il decreto legislativo, ricordiamo, recepisce alcune norme Europee sulla presunzione di innocenza, introducendo una serie di norme nell'ordinamento italiano. Tra queste l'obbligo dei Pm di comunicare con la stampa attraverso comunicati ufficiali e solo "in circostanze eccezionali" tramite conferenze stampa.

Le nuove norme sono chiare, nelle inchieste devono essere usati vocaboli che non inducano a considerare colpevole l'indagato, evitando anche di dare titoli alle inchieste che inducano questa convinzione nell'opinione pubblica. Lo stesso diritto dell'imputato a non rispondere alle domande non deve essere considerato prova della sua colpevolezza.

Ma vediamo nei dettagli quali sono gli effetti dello schema di decreto legislativo sulla “presunzione d’innocenza”, approvato dal Consiglio dei ministri il 5 agosto 2021 e sviluppato in sei articoli diversi.

Partiamo dal titolo del decreto, che è questo: “Disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (Ue) 2016/343 sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali”.

Lo schema di decreto legislativo in esame- spiega una nota dell’ufficio legislativo di Camera e Senato- “reca disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2016/343 sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali”. Praticamente, il provvedimento è adottato ai sensi ai sensi dell'art. 1 della legge n. 53/2021, che è la “Legge di delegazione europea 2019-2020”.

Gli articoli da 1 a 5 recano disposizioni integrative per il rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza delle persone fisiche sottoposte a indagini o imputate in un procedimento penale in attuazione della direttiva (UE) 2016/343.

Le norme, in particolare: definiscono l'oggetto del provvedimento in esame (articolo 1); disciplinano il divieto per le autorità pubbliche di effettuare dichiarazioni pubbliche sulla colpevolezza di persone fisiche sottoposte a procedimento penale fino a quando la colpevolezza non sia stata accertata con sentenza o decreto penale di condanna irrevocabili.

In caso di violazione del suddetto divieto, fermo restando eventuali sanzioni penali e disciplinari, nonché l'obbligo di risarcimento del danno, l'interessato ha il diritto di chiedere all'autorità pubblica la rettifica della dichiarazione resa, con le stesse modalità della dichiarazione o con altre modalità idonee a garantirne la diffusione, qualora ciò non fosse possibile. L'interessato può chiedere, altresì, in via d'urgenza, al tribunale di ordinare la pubblicazione della rettifica (articolo 2);

Spetta al Procuratore della Repubblica mantenere i rapporti con gli organi di informazione, esclusivamente con comunicati ufficiali o tramite conferenze stampa. Ma non solo. Viene, altresì, previsto che la diffusione di informazioni sui procedimenti penali è consentita solo quando è strettamente necessaria per la prosecuzione delle indagini o ricorrono rilevanti ragioni di interesse pubblico.

La vera novità del provvedimento riguarda le informazioni sui procedimenti in corso.

Esse sono fornite in modo da chiarire la fase del procedimento e da assicurare, in ogni caso, il diritto della persona sottoposta a indagini e dell'imputato a non essere indicati come colpevoli fino a quando la colpevolezza non è stata accertata con sentenza o decreto penale di condanna irrevocabili.

Il Procuratore della Repubblica può, inoltre, autorizzare gli ufficiali di polizia giudiziaria a fornire informazioni sulle attività di indagini svolte tramite comunicati ufficiali. con il divieto di assegnare ai procedimenti pendenti denominazioni lesive della presunzione di innocenza (articolo 3).

Nei provvedimenti diversi da quelli volti alla decisione in merito alla responsabilità penale dell'imputato, fatti salvi gli atti del pubblico ministero volti a dimostrare la colpevolezza della persona sottoposta ad indagini o dell'imputato, questi ultimi non possano essere indicati come colpevoli fino a quando la colpevolezza non venga accertata con sentenza o decreto penale di condanna irrevocabili.

In caso di violazione del suddetto divieto, l'interessato può, entro dieci giorni dalla conoscenza del provvedimento, richiederne la correzione, quando è necessario per salvaguardarne la presunzione di innocenza. Viene, inoltre, modificato l'art. 474 c.p.p. prevedendo che, nel caso in cui vengano adottate misure di cautela per prevenire pericoli di fuga o di violenza da parte dell'imputato che assiste all'udienza, sia comunque garantito il diritto dell'imputato e del difensore di consultarsi riservatamente, anche attraverso l'impiego di strumenti tecnici idonei, ove disponibili (articolo 4);

Spetterà invece al Ministero della giustizia provvede alla rilevazione, alla analisi e alla trasmissione alla Commissione europea dei dati statistici relativi alle modalità di attuazione dei diritti sanciti dalla direttiva (UE) 2016/343.

Tra i dati oggetto di rilevazione sono ricompresi, tra gli altri, quelli relativi al numero e all'esito dei procedimenti relativi alla violazione degli articoli 2, 3 e 4 del provvedimento in esame e dei procedimenti sospesi per irreperibilità dell'imputato ovvero nei confronti di imputati latitanti, nonché dei procedimenti per rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629-bis c.p.p. (articolo 5).

La relazione tecnica allegata alle disposizioni fin qui esposte conferma infine che “dall'attuazione del decreto legislativo in esame non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente”.


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