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- Pescara - Martedì 12 Maggio 2026
Abruzzo, stop alle doppiette nei terreni privati: il Tar tutela l'obiezione di coscienza dei proprietari
Storica sentenza in Abruzzo: i proprietari terrieri possono opporsi alla caccia sui propri fondi. La Regione dovrà dimostrare ragioni tecniche per negare il diniego.
Il Tar di Pescara, con la sentenza n. 254/2026, ha sancito un principio fondamentale per il diritto alla proprietà e all'obiezione di coscienza: è legittimo richiedere il divieto di accesso ai cacciatori sui propri terreni per "motivi etici".
Secondo i giudici, la Regione non può respingere tali istanze in modo automatico, ma è tenuta a dimostrare concretamente che la sottrazione di uno specifico fondo impedirebbe il raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano Faunistico Venatorio. La vicenda ha radici in un lungo braccio di ferro legale iniziato nel 2021.
"Nel 2021 una prima vittoria, il Tar sospendeva la determinazione della Regione imponendole di riesaminare la domanda - spiegano i legali in una nota -. La Regione rinnovò con le stesse motivazioni il diniego, costringendo la cittadina a presentare nuovo ricorso. Ieri la sentenza di merito che ha bocciato nuovamente la Regione, affermando due principi di civiltà giuridica. Il primo è che il limite del 30% del territorio sottratto alla caccia è da considerarsi soglia minima che può essere superata. Il secondo, più rilevante, è che si può fondare la richiesta su motivi etici e morali e la Regione, per il diniego, deve dimostrare come la richiesta impedisca il raggiungimento degli obiettivi del Piano venatorio, tenendo in debito conto la rilevanza delle motivazioni di tipo etico alla base della richiesta".
I giudici, richiamando la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, hanno chiarito "che il proprietario di un fondo non è tenuto a tollerare che altri vi pratichino la caccia", qualora tale attività sia in contrasto con le proprie convinzioni morali.
"Secondo la Corte di Strasburgo, essendo l'attività venatoria esercitata a fini prevalentemente ricreativi, una legislazione nazionale non può impedire al proprietario di negare l'accesso al proprio fondo quando la caccia è vista da chi non la pratica come una ingerenza sproporzionata di terzi nella propria sfera privata".
Soddisfazione è stata espressa da Augusto De Sanctis della Soa, che dichiara: "Questa sentenza fa il paio con quella del Consiglio di Stato 895/2026 sullo stesso argomento e va oltre, affermando un principio generale a cui ora le pubbliche amministrazioni dovranno attenersi. Ci pare incredibile che in un terreno si possa vietare l'accesso a chiunque tranne alla categoria privilegiata dei cacciatori, se non costruendo alte recinzioni costosissime quando dovrebbe bastare un semplice cartello".
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