
- Prima Notizia 24
- Roma - Venerdì 19 Giugno 2026
Caso Cucchi, la Cassazione: "Dai Carabinieri atti falsi per coprire le responsabilità sulla morte di Stefano"
I giudici della quinta sezione penale confermano l'impianto dei precedenti gradi di giudizio sui falsi nelle relazioni di servizio, ribadendo al contempo le ragioni del proscioglimento dell'ufficiale Sabatino per assenza di elementi dolosi.
La Suprema Corte di Cassazione mette un punto fermo sulle strategie di alterazione della verità attuate all'indomani del decesso di Stefano Cucchi: la quinta sezione penale ha reso note le motivazioni della sentenza, articolata in novanta pagine, relativa al filone d'indagine sui depistaggi orchestrati all'interno della struttura dell'Arma.
Nel testo, i magistrati di piazza Cavour evidenziano come i precedenti verdetti abbiano delineato un quadro inequivocabile: “le sentenze hanno ritenuto che la condotta di falso fosse finalizzata a coprire le eventuali, possibili, responsabilità dei Carabinieri appartenenti al 'Gruppo Roma' nella morte di Stefano Cucchi”.
Il pronunciamento dello scorso marzo ha confermato l'assoluzione del colonnello Lorenzo Sabatino e ha respinto le istanze presentate dai militari per i quali, in sede di Appello, era stata dichiarata la prescrizione del reato o l'intervenuta condanna.
Tra i soggetti per i quali è scattata la prescrizione figurano il generale Alessandro Casarsa, Luciano Soligo e Francesco Cavallo.
L'analisi della Cassazione certifica la presenza di “una chiara volontà, puntualmente ricostruita, di impedire che le precarie condizioni fisiche di Cucchi, riscontrate dai due piantoni, potessero, in una fase in cui il giovane era ormai deceduto - si legge - far ipotizzare che le stesse fossero state originate da situazioni verificatesi tra il suo arresto e il successivo collocamento nella camera di sicurezza e che, come tali, potessero essere ricondotte alle responsabilità degli appartenenti all'Arma dei Carabinieri in servizio presso articolazioni dipendenti dal Gruppo Roma di cui facevano parte tutti gli imputati e al cui vertice vi era Casarsa”.
Gli ermellini si soffermano inoltre sulle modalità tecniche con cui i verbali e i documenti interni vennero modificati, validando le conclusioni a cui erano già pervenuti i giudici di merito in merito all'omogeneità dei testi alterati: “La stessa circostanza che le annotazioni di servizio fossero state realizzate con caratteristiche redazionali sostanzialmente identiche, tali da non rendere identificabili le relative differenze, è stato ritenuto indicativo, con valutazione tutt'altro che illogica, dell'obiettivo di occultare le modifiche apportate e, in particolare, i passaggi della prima annotazione ritenuti compromettenti”.
Un capitolo a parte è riservato alla posizione di Sabatino, per il quale i giudici di legittimità hanno escluso categoricamente ogni addebito penale, censurando i passaggi logici dell'accusa poiché privi di fondamenta oggettive. Nello specifico, per l'alto ufficiale “risulta palesemente mancante l'indicazione di un qualunque elemento fattuale che, al di là di non consentite ricostruzioni congetturali, possa far ritenere che Sabatino abbia agito con il dolo richiesto. Ne consegue che l'ipotesi di una consapevolezza, in capo a Sabatino, della partecipazione” del collega “Cavallo al confezionamento delle false annotazioni, è rimessa unicamente al dato, anch'esso del tutto indimostrato, di una qualche forma di interlocuzione tra i due imputati, fondato in maniera totalmente congetturale e meramente suggestiva sul loro risalente rapporto professionale e sulla vicinanza fisica dei rispettivi uffici”.
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