
- Prima Notizia 24
- Roma - Venerdì 17 Luglio 2026
Consulta: semaforo verde al divieto di fotovoltaico a terra nei campi
Restano consentiti gli impianti agrivoltaici che garantiscono le coltivazioni.
La Corte Costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di costituzionalità sollevate sulla norma che vieta l'installazione di impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra nelle aree classificate come agricole dai piani urbanistici. Con una specifica sentenza, la Consulta ha bocciato i ricorsi chiarendo i confini dell'intervento legislativo.
Per la Consulta, "il giudice rimettente non aveva considerato che la norma censurata non vieta l'installazione di tutti gli impianti per la produzione di energia solare nelle aree agricole - si legge nella nota - ma soltanto quella degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra. Restano, invece, consentiti gli impianti agrivoltaici 'con moduli non collocati a terra' che preservano la continuità delle attività colturali e pastorali sul sito di installazione".
I giudici costituzionali hanno affrontato anche il tema dell'interpretazione tecnica della norma. Pur in assenza di una definizione legislativa puntuale di 'moduli collocati a terra' la Corte ha osservato che "la relativa indeterminatezza è compensata dalla chiara finalità della disciplina, volta a limitare il consumo di suolo agricolo e a salvaguardare la continuità delle attività colturali e pastorali".
Nella stessa pronuncia, la Consulta ha inoltre ricordato che un decreto del 2021 "prevede specifiche eccezioni e deroghe al divieto, consentendo fra l'altro l'installazione di impianti fotovoltaici a terra nelle aree espressamente individuate dal legislatore".
I rilievi del giudice di merito sono stati giudicati insufficienti sotto il profilo dell'impatto generale sulla transizione energetica. Nel testo si evidenzia come non si sia, dunque, riscontrata "la dimostrazione da parte del rimettente che le limitazioni introdotte siano tali da compromettere il raggiungimento degli obiettivi europei in materia di energie rinnovabili. Sono state altresì dichiarate non fondate le censure riferite agli articoli 3 e 9 della Costituzione, poiché la disciplina censurata realizza un bilanciamento non manifestamente irragionevole fra interessi costituzionalmente rilevanti e riconducibili alla tutela dell'ambiente, quali la promozione della transizione ecologica e la salvaguardia del paesaggio agricolo, del suolo, delle colture, della biodiversità".
Infine, la Corte ha affermato che "non è costituzionalmente illegittimo il riferimento alla classificazione urbanistica delle aree agricole, evidenziando che esigenze di certezza del diritto impongono di fondare la disciplina su criteri giuridici oggettivi anziché su elementi fattuali mutevoli".
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