Giustizia: Il presunto colpevole.

 Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che, fino a quando la colpevolezza di un indagato o imputato non sia stata legalmente provata, le dichiarazioni pubbliche rilasciate da autorità pubbliche e le decisioni giudiziarie diverse da quelle sulla colpevolezza non presentino la persona come colpevole. Ciò lascia impregiudicati gli atti della pubblica accusa volti a dimostrare la colpevolezza dell'indagato o imputato e le decisioni preliminari di natura procedurale adottate da autorità giudiziarie o da altre autorità competenti e fondate sul sospetto o su indizi di reità” (Art. 4, comma 1 direttiva UE n. 343/2016).

di Sara Bruni
Venerdì 05 Novembre 2021
Roma - 05 nov 2021 ()

 Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che, fino a quando la colpevolezza di un indagato o imputato non sia stata legalmente provata, le dichiarazioni pubbliche rilasciate da autorità pubbliche e le decisioni giudiziarie diverse da quelle sulla colpevolezza non presentino la persona come colpevole. Ciò lascia impregiudicati gli atti della pubblica accusa volti a dimostrare la colpevolezza dell'indagato o imputato e le decisioni preliminari di natura procedurale adottate da autorità giudiziarie o da altre autorità competenti e fondate sul sospetto o su indizi di reità” (Art. 4, comma 1 direttiva UE n. 343/2016).

Al fine di recepire la direttiva UE n. 343/2016, e’ stato di recente approvato il decreto legislativo contenente il rafforzamento della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali: tutelare la presunzione di innocenza di chiunque sia stato accusato o sospettato di un crimine da parte dell’autorità giudiziaria.

Il decreto “bavaglio”, già definito tale dalla magistratura, contiene disposizioni volte ad evitare il diffondersi caotico ed illogico di notizie inerenti un procedimento penale in corso di svolgimento. Recita il testo emanato: “Il procuratore capo deve mantenere i rapporti con gli organi di informazione esclusivamente tramite comunicati ufficiali oppure, nei casi di particolare rilevanza pubblica dei fatti, tramite conferenze stampa”.

Il codice di procedura penale sancisce la segretezza degli atti d'indagine compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria fino a quando gli stessi non possono essere conosciuti dall'imputato (cosiddetta in gergo “discovery”). Tale norma veniva puntualmente disattesa per esigenze di diffusione di notizie. Occorreva portare a conoscenza della collettività il fatto deplorevole compiuto. E’ necessario che tutti sappiano che l’evento z compiuto da un soggetto x in condizioni y abbia avuto luogo.

Pettegolare. Cianciare. S-parlare. Raccontare storie e convincere l’altro, per creare a latere della realtà oggettiva, una realtà immaginata. Connotarla, farcirla di dettagli, caratteristiche e presunzioni. Attribuire all’altrui comportamento significati in base al proprio bagaglio relazionale, umano e sensoriale.

Ma ecco che il significato del singolo assume maggiore valore e potere tanto più grande è la condivisione e la diffusione del pensiero tra la moltitudine: chiedere consiglio riguardo a una particolare situazione, denunciare coloro che non rispettano le regole del gruppo, lodare se stessi e ingannare gli altri.

Annamaria Franzoni, Alberto Stasi, Raffele Sollecito ed Amanda Knox, Massimo Bossetti, Sabrina Misseri. Le loro vicende, le loro vite hanno attraversato le mura di milioni di case prima ancora che il fatto assumesse forma nelle aule di tribunale.

Un po come Wanda Nara che scopre che suo marito, Mauro Icardi, la tradiva con un’avvenente signorina da forme, linee ed ombre ben delineate e non occultate in rete. Notizie che circolano al prezzo di milioni di euro contro notizie di vite umane strumentalizzate per l’identificazione del male della società. Del capro espiatorio di un persecutore immaginario contro cui lottare.

Una delle principali garanzie di uno stato democratico consta della necessità di mantenere il segreto in ambito giudiziario.

La fuga di notizie dalla Procura è da sempre stato un fatto gravissimo taciuto, autorizzato e divenuto prassi. Ancor prima di essere giudicato in aula di giustizia, deve essere giudicato da un’indiscriminata e indistinta massa di eguali, più o meno informati, più o meno indottrinati, più o meno alfabetizzati.

Criminali, mostri, pedofili, omicidi, malfattori, ladri per aver ricevuto un avviso di concluse indagini contenente un rinvio a giudizio basato su elementi di prova raccolti al fine di sostenere un’accusa in giudizio non equivale alla condanna subita all’esito di un procedimento equo, svoltosi in posizione di piena uguaglianza e pubblica udienza davanti ad un giudice terzo ed imparziale, al fine della determinazione della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta. E’ l’art. 111 della Carta Costituzionale che sancisce le norme sul giusto processo.

In un paese così tanto sentitamente e profondamente intriso della dottrina cattolica (che non ammette il giudizio ma che consente la formazione del pre-giudizio), il principio di eguaglianza e la possibile accettazione del diverso trovano spazio solo sui manuali letterari.

Concedere la possibilità di essere altro rispetto all’idea precostituita dalla nostra mente come puro esercizio linguistico è la vera sfida quotidiana dell’essere umano. Tentare di vedere e comprendere l’altro con tutti i pezzi del puzzle a disposizione e non solo con il riempimento sfrenato di tessere mancanti cercate alla rinfusa nel mare dei narcisistici assiomi morali.

 


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