Vaticano. La Corte ha stabilito che il Cardinale Becciu non si è appropriato neanche un centesimo.

Il Caso Becciu. Agli avvocati Fabio Viglione e Maria Concetta Marzo, difensori del Cardinale, abbiamo chiesto un approfondimento del tema dopo il provvedimento della Corte d’Appello che, accogliendo le loro eccezioni preliminari, ha demolito la sentenza di primo grado.

di Pino Nano
Venerdì 20 Marzo 2026
Roma - 20 mar 2026 (Prima Notizia 24)

Il Caso Becciu. Agli avvocati Fabio Viglione e Maria Concetta Marzo, difensori del Cardinale, abbiamo chiesto un approfondimento del tema dopo il provvedimento della Corte d’Appello che, accogliendo le loro eccezioni preliminari, ha demolito la sentenza di primo grado.

Processo Becciu, tutto da rifare, dunque. Alla fine è stata premiata la costanza e la determinazione del collegio di difesa del cardinale Angelo Becciu, che ha sempre creduto nella solidità delle questioni processuali proposte sin dal primo momento e poi, successivamente reiterate. Cose queste che un grande cronista parlamentare come il giornalista Mario Nanni, 30 anni all’ANSA, prematuramente scomparso esattamente un anno fa, aveva già scritto e preannunciato nel suo libro “Il Caso Becciu- (In)Giustizia in Vaticano”.Storia insomma di uno scandalo preannunciato.

Nei giorni scorsi il Cardinale Becciu, pur non rilasciando interviste, ha voluto ringraziare i suoi avvocati “che, sin dal primo momento, si sono tenacemente battuti per far affermare i principi di diritto che la Corte ha riconosciuto”. Ma anche nei commenti rilasciati a caldo, va detto, i due penalisti hanno sempre tenuto un atteggiamento di massima sobrietà.

Questo è il testo integrale dell’intervista con Fabio Viglione e Maria Concetta Marzo

A pochi giorni da un provvedimento così rilevante per la storia di questo processo è possibile fare un po’ di chiarezza sulla natura delle eccezioni accolte?

L’ordinanza della Corte d’Appello segna un passaggio di straordinaria importanza, perché recepisce proprio il nucleo delle censure sollevate fin dall’inizio e che, nel corso delle udienze di febbraio, avevamo ribadito con fermezza. Il punto centrale, che avevamo denunciato sin dal primo momento, era l’esistenza di una profonda asimmetria tra accusa e difesa: da un lato, un ufficio requirente che disponeva dell’intero patrimonio conoscitivo raccolto nella fase istruttoria; dall’altro, le difese costrette a muoversi dentro un perimetro informativo incompleto, frammentario e, per alcuni atti, persino oscurato da omissis. In altre parole, avevamo segnalato che il processo era nato e si era sviluppato in una condizione di squilibrio strutturale, incompatibile con un contraddittorio autentico, che ponesse la difesa su un piano di parità con l’accusa.

La Corte vi ha seguiti su questo?

Si, la Corte ha fatto propria questa impostazione. Con una motivazione ampia accurata e molto netta, ha escluso, esaminando la normativa di riferimento, che il Promotore di Giustizia potesse vantare un potere discrezionale di selezione degli atti da depositare, cioè la facoltà di scegliere quali documenti rendere conoscibili alla difesa e quali invece trattenere, sulla base di una valutazione unilaterale di utilità o rilevanza. Era precisamente questo il principio che avevamo contestato in udienza, osservando che il fascicolo processuale non può diventare una sorta di antologia costruita dall’accusa, ma deve restare un compendio integrale, nel quale la difesa sia posta in condizione di orientarsi liberamente, senza accessi filtrati, consegne parziali o conoscenze condizionate dalla volontà della controparte. L’ordinanza accoglie esattamente questo rilievo e afferma, in termini inequivoci, che il codice impone il deposito di tutti gli atti e documenti del procedimento, senza alcuna facoltà di cernita e senza alcuno spazio per forme equipollenti o attenuate di ostensione.

Ritenete che gli atti di indagine non depositati dall’accusa siano utili alla vostra difesa?

Non è questo il punto. Il codice impone il deposito integrale, senza operare distinzioni che determinerebbero un evidente arbitrio valutativo. Peraltro, anche in udienza avevamo insistito su un argomento che appare decisivo a riguardo: non si può chiedere alla difesa di indicare la decisività di atti che non ha mai potuto conoscere integralmente. Pretendere che il difensore dimostri in anticipo la rilevanza di ciò che gli è stato sottratto o mostrato solo in parte significa imporgli una prova impossibile. Dunque non possiamo affermare relativamente ad atti che non conosciamo e che, a questo punto, finalmente ci saranno messi a disposizione, come potranno ulteriormente supportare la nostra tesi.

La Corte ha condiviso questa vostra impostazione?

Sì dal momento che ha riconosciuto il principio della piena conoscenza di tutti gli atti raccolti nella fase istruttoria da parte dell’imputato e del suo difensore. Ha affermato che, non avendo il Promotore depositato integralmente gli atti, si sia verificata una nullità specificamente prevista dalla legge. La conoscenza piena del materiale istruttorio non è una concessione dell’accusa, né un favore rimesso alla sua benevolenza, ma un diritto che il codice presidia in via immediata.

Ma se la Corte ha dichiarato la nullità, perché non ha rimandato tutto al Tribunale di primo grado?

Non poteva farlo, in quanto il codice in vigore nello stato vaticano, del 1913, non prevede tale possibilità e quando si accerta e si dichiara una nullità, si procede ad un nuovo dibattimento dinanzi al giudice di secondo grado, quindi dinanzi alla Corte di Appello che ha rilevato il vizio.

Ma la nullità ha travolto anche le assoluzioni del Cardinale, che quindi potrà essere condannato come richiesto dal Promotore?

No perché, come specificamente precisato dall’ordinanza, nel nuovo dibattimento non potrà essere messa in discussione la responsabilità degli imputati per le accuse già cadute con la sentenza di primo grado. L’appello del Promotore è stato dichiarato inammissibile e pertanto tali assoluzioni sono divenute irrevocabili.

Ma l’ordinanza si è anche occupata dei rescritti pontifici. Che cosa ha disposto nello specifico?

Sì, la Corte ha affrontato anche questo tema, accogliendo la nostra eccezione e dichiarando l’illegittimità degli atti istruttori adottati sulla base del rescritto del 2 luglio 2019, che modificava il rito processuale applicabile, prevedendo “l’istruzione sommaria” in luogo di quella “formale” e, peraltro, sottraendo garanzie agli imputati a fronte di un ampliamento dei poteri del Promotore. Tale provvedimento, avendo natura legislativa secondo la Corte, avrebbe dovuto essere necessariamente pubblicato e non tenuto segreto per spiegare effetti nei confronti dei destinatari. Si tratta, anche qui, di un recepimento molto significativo della nostra impostazione: avevamo sottolineato che non ci si trovava di fronte a un dettaglio procedurale, ma a una modifica incisiva delle garanzie del processo, e la Corte ha riconosciuto che la mancata conoscibilità di quel rescritto ha inciso sulla legittimità di alcuni atti istruttori.

Quali sono state le reazioni del Cardinale dopo aver appreso l’esito della decisione?

Gli avevamo spiegato che si trattava di questioni di natura tecnica che riguardavano specifiche nullità, senza entrare nel merito delle accuse. Questo purtroppo è per lui penalizzante, portando da troppo tempo il peso di un’accusa ingiusta che vuole quanto prima far dichiarare totalmente infondata. Ma pur con questa sofferenza, ha accolto con fiducia un provvedimento che ha finalmente riconosciuto la correttezza della nostra impostazione che si nutriva della necessità di far rispettare diritti fondamentali di tutela dell’accusato all’interno di un giusto processo.

A questo punto che succede?

Guardiano con fiducia al nuovo processo che riteniamo possa consentire al Cardinale di dimostrare la sua innocenza, dopo troppi anni di ingiusta sofferenza e di esposizione mediatica negativa, che tanto ha influito nella narrativa di questa vicenda giudiziaria. Ora sarà necessario rinnovare per le violazioni rilevate. Ma nonostante queste evidenti criticità che la Corte ha dichiarato, un accertamento di merito la sentenza di primo grado lo ha fatto: è quello relativo all’assenza da parte del Cardinale del benché minimo profitto. È davvero un dato pacifico, che la sentenza di condanna – che pure lo ha assolto dalla gran parte delle imputazioni – ha certificato che nelle operazioni contestate il Cardinale Becciu non si è appropriato neanche di un centesimo.

Il prossimo step?  

Attendiamo che a fine aprile il Promotore depositi tutti gli atti integrali come ordinato dalla Corte. Finalmente avremo gli atti integrali, poi riprenderemo le udienze il 22 giugno.


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