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“Presso il Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un elenco delle Agenzie di stampa di rilevanza nazionale che mettono a disposizione delle pubbliche amministrazioni notiziari generali e speciali, nazionali, internazionali e regionali, anche di carattere video-fotografico”.
-Se lo chiedono in molti, e da sempre.Quanta trasparenza c’è in questo sistema di selezione delle Agenzie di Stampa finanziate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri?
Il Decreto Alberto Barachini lo spiega assai chiaramente: “Il Dipartimento per l’informazione e l’editoria pubblica sul proprio sito internet un modello tipo di istanza che le Agenzia di stampa usano per dichiarare il possesso dei requisiti necessari per l’iscrizione nell’elenco nonché dei parametri incentivanti. Ma nella medesima modalità è indicato il termine di presentazione della istanza”.
Naturalmente il possesso dei requisiti minimi permette l’iscrizione nell’elenco delle Agenzie di rilevanza nazionale e consente, a seguito del positivo esito della procedura negoziata, la sottoscrizione di contratti con i quali il Dipartimento per l’informazione e l’editoria riconosce alle Agenzie di stampa un corrispettivo minimo per l’acquisizione dei notiziari messi a disposizione delle pubbliche amministrazioni.
La cosa forse più interessante è che “Laddove il requisito superi il numero minimo per l’iscrizione nell’elenco, alle Agenzie di stampa è riconosciuto un corrispettivo superiore a quello minimo e l’incremento è proporzionale al numero maggiore di giornalisti assunti a tempo pieno e indeterminato”.
Ma al fine di incentivare la qualità delle informazioni primarie offerte, è altresì prevista l’attribuzione alle Agenzie di un ulteriore contributo in considerazione del possesso dei parametri premianti.
-Più concretamente cosa vuol dire?
Anche su questo il Decreto è chiarissimo: “Costituiscono parametri premianti, il cui possesso è attestato dalla singola Agenzia di stampa: l’adozione di una politica di reclutamento che privilegi l’assunzione di giornalisti con una età anagrafica non superiore ai trentacinque anni; la comprovata disponibilità all’assunzione di giornalisti che, a seguito di operazioni di ristrutturazione aziendale o accorpamenti tra Agenzie, abbiano perso l’occupazione divenendo esuberi; l’approntamento di programmi di investimento in tecnologie innovative che permettano l’effettivo miglioramento delle performance; la comprovata possibilità di intrattenere rapporti di collaborazione con Agenzie estere che non si sostanzino in una mera attività di traduzione e distribuzione di notizie.
Ma non solo questo. Viene anche presa in considerazione la capacità e la frequenza nell’accedere a fonti di informazioni specializzate, quali, ad esempio, quelle prodotte dalla Ragioneria generale dello Stato, dall’Istituto nazionale di statistica (Istat), dall’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (Ocse), dall’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura (Unesco), nonché dagli altri organi ed enti pubblici che istituzionalmente producono ed elaborano informazioni.
-Quanti soldi vanno alle Agenzie inserite in questo elenco?
Il Dipartimento per l’informazione e l’editoria, sulla base del numero e delle caratteristiche delle Agenzie di stampa di rilevanza nazionale iscritte nell’apposito elenco, definisce il fabbisogno finanziario annuale necessario alla corresponsione del corrispettivo per le dette Agenzie.
La determinazione del corrispettivo riconosciuto alla singola Agenzia iscritta nell’elenco avviene- chiarisce il Decreto Barachini- in seguito alla procedura negoziata tra il Dipartimento per l’informazione e l’editoria con le dette Agenzie, e prende le mosse dai requisiti e dai parametri incentivanti effettivamente posseduti dall’Agenzia.
La quota del fabbisogno annuale per il corrispettivo da riconoscere alle Agenzie iscritte in elenco da destinare alla corresponsione degli incentivi per il possesso dei parametri è stabilito dal Dipartimento per l’informazione e l’editoria in una percentuale non inferiore al 10 per cento e non superiore al 20 per cento del totale. (Seconda Parte-Segue)
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