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Il senso generale del decreto sta tutto nella premessa centrale: “Presso il Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un elenco delle Agenzie di stampa di rilevanza nazionale che mettono a disposizione delle pubbliche amministrazioni notiziari generali e speciali, nazionali, internazionali e regionali, anche di carattere video-fotografico”.
-Ma a cosa serve un elenco di questo tipo?
“Il ruolo delle Agenzie presenti nel suddetto elenco – risponde il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri- è di conseguenza il rafforzamento delle possibilità dei cittadini di essere destinatari di informazioni primarie di elevata qualità, in ambiti diversi, continue e plurali.
E’ il vecchio concetto del pluralismo e del diritto da parte dei cittadini ad essere sempre più informati: “L’acquisizione, da parte delle pubbliche amministrazioni, dei notiziari realizzati da Agenzie di rilevanza nazionale persegue la finalità di garantire una completa informazione attraverso la più ampia pluralità delle fonti in considerazione della particolare natura dei servizi di informazione primaria”.
-Ma quali sono i requisiti fondamentali per accedere a questo elenco?
“I requisiti e i parametri che condizionano l’iscrizione all’elenco –precisa il decreto- permettono di individuare gli elementi qualitativi e dimensionali delle Agenzie di stampa che, per le loro caratteristiche, sono idonee a concorrere, secondo criteri pluralistici, alla formazione della opinione pubblica nazionale”.
La rilevanza nazionale, che consente l’iscrizione delle Agenzie di stampa in questo elenco, è desumibile da tutta una serie di requisiti dimensionali, organizzativi e di capacità operativa che il Decreto Barachini elenca in maniera dettagliatissima. Vediamoli.
-a) La disponibilità di un numero di giornalisti, assunti a tempo pieno ed indeterminato, pari a non meno di cinquanta;
-b) La corresponsione ai giornalisti di una retribuzione non inferiore alla soglia minima stabilita dal contratto collettivo nazionale del comparto giornalistico;
-c) La capacità di garantire giornalmente un numero minimo di lanci pari a quattrocento con un loro frazionamento non superiore a due lanci;
-d) La comprovata idoneità a dislocare in modo continuativo i propri giornalisti sul territorio nazionale in modo da assicurare un’adeguata capillarità nella raccolta delle informazioni primarie.
-e) Il possesso di un bilancio, certificato da parte di società di revisione iscritte all’albo CONSOB, che per almeno la metà sia alimentato da risorse acquisite per attività svolte a favore del settore privato e comunque sul mercato;
-f) L’istituzione della figura del Garante della informazione avente la funzione di assicurare la qualità delle informazioni ed impedire la diffusione di fake news, avente provata professionalità, esperienza, imparzialità e senza una pregressa appartenenza all’Agenzia presso cui opera;
g) Il possesso di un rating di legalità. (Prima Parte-Segue)
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