"Questa mattina ho inoltrato un esposto indirizzato al Ministro della Giustizia e al Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione in relazione alle gravi affermazioni pronunciate ieri dal procuratore capo di Trieste, Antonio De Nicolo, il quale commentando le 38 misure cautelari seguenti ad un sequestro di 4,3 tonnellate di cocaina, ha affermato testualmente che se passasse il referendum sulla giustizia 'questi arresti non si potrebbero piu' fare e gli arrestati andrebbero rimessi in libertà', perchè 'questa e' la norma che si intende abrogare'. Quanto successo ieri rappresenta un fatto di una gravità inaudita".
Così il Vicepresidente del Senato, Roberto Calderoli.
"Vogliamo arrivare fino in fondo, perchè siamo di fronte ad una fake news dato che la norma in questione resta applicabile ai casi di criminalità organizzata, come quello su cui si è espresso il procuratore capo di Trieste. Quanto successo ieri rappresenta un fatto di una gravità inaudita perche' proveniente da un alto rappresentante della magistratura, nell'esercizio delle sue funzioni, da cui è arrivato un messaggio fuorviante a cinque giorni dalla consultazione referendaria.
Nell'esposto ho sottolineato che 'la gravità del fatto è accresciuta dalla circostanza che tali dichiarazioni riferite al referendum appaiono del tutto gratuite e non presentano alcuna connessione funzionale con l'attività istituzionale in concreto svolta e resa pubblica nell'occasione in cui esse sono state pronunciate. Nel merito le dichiarazioni oltre che gravemente censurabili, sono anche destituite di qualsiasi fondamento contenutistico' e che si può pertanto 'configurare come un'indebita e ingiustificata interferenza nell'esercizio della funzione costituzionale tutelata dall'art. 75 della Costituzione'. Per questo nell'esposto concludo chiedendo di valutare la sussistenza degli estremi per la promozione dell'azione disciplinare nei confronti del Dott. De Nicolo, con riferimento, tra l'altro, alla disposizione di cui all'art. 3, comma 1, lett. i) del d. lgs. n. 109/2006 (così come modificato dalla l. 24 ottobre 2006, n. 269), la quale com'è noto, configura l'illecito disciplinare consistente nell'"uso strumentale della qualita' che, per la posizione del magistrato o per le modalità di realizzazione, è diretto a condizionare l'esercizio di funzioni costituzionalmente previste", conclude.
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